Statuto del Circolo Cittadino di Jesi

Il Circolo Cittadino è la continuazione del Circolo di Lettura e Conversazione sorto oltre un secolo fa e del Circolo dei Commercianti, fusi nel dopo guerra, per volere delle nuove forze democratiche. Eretto ad ente morale giusto decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 1950, n. 959, per interessamento dell’allora presidente cavalier Mariano Agostinelli. L’attuale sede in via XX Settembre n. 2 è stata inaugurata nel 1956 e riesce tuttora a soddisfare le esigenze dei numerosi soci per i quali sono state costruite attrezzature sportive di un certo rilievo. Un’opera che dà lustro, non soltanto alla città, ma a coloro che ne vollero imponente realizzazione conferendo a Jesi un arricchimento sociale e culturale.


Art. 1 – Denominazione, sede, durata ed emblema:

Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Codice del Terzo Settore) è costituita l’Associazione riconosciuta con finalità di promozione sociale avente la denominazione di “CIRCOLO CITTADINO DI JESI APS” (di seguito anche solo “Associazione”).

L‘associazione ha sede legale nel Comune di Jesi ed ha durata illimitata.

L’associazione farà uso dell’indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L’inserimento dell’acronimo “APS” nella denominazione sociale e l’utilizzo dell’indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all’iscrizione e alla permanenza dell’Associazione nella relativa sezione APS del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

L’emblema dell’Associazione viene approvato dall’Assemblea degli associati.


Art. 2 – Scopo ed oggetto sociale

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazione basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

Ai fini dell’assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all’Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l’Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);
  2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
  3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
  4. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell’art. 5, comma 1, t) del Codice del Terzo Settore);
  5. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);
  6. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore).

L’associazione, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse. e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d’esercizio o nella relazione di missione.

Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

L’Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalendosi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore a quello stabilito per legge.

Sono volontari i soci che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell’art. 17 del D. lgs 117/2017.

L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.


SOCI


Art. 3 – Ammissione e numero dei soci

Possono essere soci dell’associazione tutti i soggetti maggiorenni di età senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, le associazioni di promozione sociale nonché gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore a quello previsto per legge, che condividono le finalità dell’associazione e che si impegnano a rispettare lo statuto ed i regolamenti.

Il numero dei soci è illimitato.

Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno di osservarne lo statuto e i regolamenti.

Una commissione di 5 membri effettivi e 5 supplenti, nominati dall’Assemblea ogni 3 anni, esamina entro 30 giorni la domanda presentata e dispone in merito all’accoglimento, o meno della stessa dandone comunicazione all’interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di diniego, la commissione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 30 giorni dalla deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L’associazione deve essere composta da almeno sette soci persone fisiche o da non meno di tre APS, se tale numero minimo di soci viene meno, deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all’associazione e che sottoscrivono la quota associativa. Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell’espletamento dei compiti loro demandati dall’associazione;

I minori di età, dai 14 ai 18 anni, possono essere ammessi quali soci ordinari o volontari dell’associazione con l’assenso scritto dei due genitori, o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Sono soci onorari tutti coloro che rendono servizi di incremento materiale e morale della Associazione e sono nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci iscritti all’associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

I soci di età inferiore ai 18 anni, nonché i soci diversi dalle persone fisiche, esercitano i propri diritti ed adempiono ai propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

L’elenco dei Soci sarà esposto nella apposita bacheca all’ingresso del Circolo.


Art. 4 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto di:

  1. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
  2. eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi;
  3. chiedere la convocazione dell’assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
  4. formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’associazione e in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
  5. essere informati sull’attività

Art. 5 – Doveri dei soci

I soci sono tenuti a:

  1. Rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
  2. Essere in regola con il versamento della quota associativa;
  3. Non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’associazione;
  4. Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell’associazione. 

Art. 6 – Incompatibilità

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l’associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.


Art. 7 – Perdita delle qualità di socio

Le qualità di socio si perde:

  1. Per morosità: perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l’ha versata;
  2. Per decadenza: perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo 6;
  3. Per esclusione: perde la qualità di socio per esclusione il socio che avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente statuto, rende incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti;
  4. Per recesso: perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all’anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata e mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il recesso è efficace dal momento in cui l’Associazione riceve la relativa comunicazione.


ENTRATE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE


Art. 8 – Scritture contabili e bilancio

L’associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi dell’art. 13 del Codice del terzo settore e secondo i modelli approvati con i relativi decreti ministeriali. L’associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell’art. 2 dello statuto.

L’Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell’anno. 

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo Settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.


Art. 9 – Esercizio Finanziario ed Entrate

L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Le entrate dell’associazione sono costituite:

  1. dalle quote degli aderenti;
  2. da contributi di privati;
  3. da rimborsi derivanti da convenzioni;
  4. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
  5. da donazione e lasciti testamentari e oblazioni;
  6. da rendite patrimoniali e finanziarie;
  7. da attività di raccolta fondi;
  8. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzioni;
  9. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
  10. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
  11. da proventi derivanti da attività diverse di cui all’art. 2;
  12. da ogni altra entrata prevista o ammessa dalla normativa vigente in

Art. 10 – Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione, comprensivo delle entrate di cui all’articolo 9, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitali ai sensi della normativa vigente in materia per le associazioni di promozione sociale e gli enti del terzo settore.


Art. 11 – Bilancio dell’Associazione

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e comunque, in caso di necessità motivata, non oltre il 30 giugno dell’esercizio successivo.

L’approvazione del bilancio preventivo è deliberata entro la chiusura dell’esercizio precedente a quella a cui si riferisce.

I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al ricorrere dei limiti previsti dall’art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell’associazione. 


ORGANI ASSOCIATIVI


Art. 12 – Organi

Sono organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. l’Organo di controllo monocratico o collegiale ove nominato per volontà dei soci o per obbligo di legge;
  5. l’organo di revisione legale dei conti ove nominato per volontà dei soci o per obbligo di legge;
  6. Il collegio dei

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l’Associazione. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’organo di controllo o di revisione legale dei conti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento delle funzioni.


Art. 13 – L’ Assemblea

L’assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell’Associazione. Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

1)    Convocazione

L’assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente all’avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione che non possono tenersi nello stesso giorno, ed è diffuso almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. L’assemblea deve essere convocata nel territorio della Repubblica Italiana.

2)    Tempi e scopi della convocazione

L’assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all’anno, entro la fine del mese di dicembre, per l’approvazione del bilancio preventivo ed entro la fine del mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per gli altri adempimenti di propria competenza. Può essere comunque convocata a fini di periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. L’assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. 

3)    Quorum costitutivi e deliberativi

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

L’assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell’Associazioni o alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

4)    Adempimenti:

In apertura dei propri lavori l’assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda. Delle riunioni dell’assemblea il segretario redige verbale da trascrivere in apposito libro.

5)    Adozione delle deliberazioni:

L’assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l’elezione delle cariche sociali, o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa o, in subordine, minore anzianità anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressa equivale al rigetto della proposta di deliberazione.

6)    Intervento e rappresentanza:

Ciascun socio, ivi compresi le associazioni di promozione sociale e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ha diritto a un voto in assemblea. Si applica l’articolo 2373 del codice civile in quanto compatibile.

Ciascun socio può farsi rappresentante nell’assemblea da un altro socio mediante delega scritta o anche in calce all’avviso di convocazione. Lo stesso socio può essere portatore fino a un massimo di tre deleghe ovvero di cinque deleghe nel caso in cui il numero dei soci sia superiore a 500.

Alle riunioni dell’assemblea possono partecipare solo le persone che hanno diritto di voto. Su proposta del Consiglio Direttivo, previa comunicazione ai Soci, potranno essere ammesse persone non socie per la discussione su temi specifici di interesse dell’Associazione.

La partecipazione all’ assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l’individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

È facoltà del presidente dell’assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

7)    Competenze: L’assemblea ordinaria:

  1. Approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
  2. Determina l’importo annuale delle quote associative;
  3. Definisce le linee programmatiche dell’associazione;
  4. Approva il regolamento generale dell’associazione e le sue modifiche;
  5. Approva i regolamenti di funzionamento dell’assemblea e dei servizi dell’associazione e le sue modifiche;
  6. Determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
  7. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  8. Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
  9. Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
  10. Delibera sulla esclusione dei soci;
  11. Delibera sulle istanze di ammissione all’associazione rigettate dal consiglio direttivo;
  12. Delibera sull’istituzione di sezioni della associazione;
  13. Delibere sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall’atto costitutivo e dallo statuto alla sua

L’assemblea straordinaria

  1. Delibera sulle modifiche dello statuto sociale;
  2. Delibera sulle variazioni della sede legale in caso di trasferimento al di fuori del Comune di cui al precedente articolo 1, secondo comma;
  3. Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’associazione;
  4. Delibera sulla devoluzione del patrimonio;
  5. Delibera sugli atti aventi ad oggetto i diritti reali sui beni immobili di proprietà del Gli atti di alienazione della proprietà immobiliare possono essere deliberati nei seguenti casi:
    1. Per fronteggiare situazioni di dissesto finanziario dell’ente, accertate e documentate dall’organo amministrativo.
    2. In conseguenza della deliberazione di scioglimento del Circolo al fine di procedere alla liquidazione del patrimonio secondo le modalità previste dalla normativa vigente 

Art. 14 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall’assemblea, compreso il presidente. Il Consiglio Direttivo è organo di amministrazione ai sensi dell’art. 26 del Codice del Terzo settore. Tutti i componenti il consiglio direttivo devono essere soci dell’Associazione.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione, dopo l’elezione da parte l’assemblea, elegge tra i suoi componenti il vicepresidente, che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere. Le funzioni del segretario e del tesoriere sono determinate nel regolamento generale dell’Associazione.

Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con un preavviso di tre giorni in presenza di particolari motivi di urgenza; il Presidente motiva il carattere di urgenza della convocazione e la motivazione è insindacabile nel merito. In ogni caso, sono valide le adunanze in cui siano presenti tutti i componenti del Consiglio.

L’avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data, il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

La partecipazione al Consiglio Direttivo e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l’individuazione univoca del partecipante/votante.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

1)    Requisiti dei consiglieri

I consiglieri dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dai regolamenti interni.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito non riabilitato o chi è stato condannato a una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.

2)      Quorum costitutivo e voti

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratta di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza del componente più anziano di età. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interessi.

3)    Competenze

Il consiglio direttivo predispone le proposte da presentare all’assemblea per gli adempimenti di cui al precedente articolo 13.7. Inoltre:

  1. dà attuazione alle delibere dell’assemblea;
  2. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

 

  1. delibera l’adesione ad altre organizzazioni di promozione sociale ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
  2. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto l’art. 3 del presente statuto;
  3. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
  4. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro; autonomo nei limiti del presente statuto e di legge;
  5. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
  6. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’associazione;
  7. delibera su ogni altro argomento non espressamente di competenza di altri organi

Il consiglio direttivo è depositario di tutti gli oggetti di proprietà sociale e ne ha la responsabilità.

4)    Direzione esecutiva

Il consiglio direttivo può costituire tra i suoi componenti una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario e tesoriere, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà in ogni caso essere inferiore alla metà del numero di componenti il consiglio direttivo.

5)    Mancanza dei componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo, per il venir meno di uno dei consiglieri per qualsiasi causa comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell’assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con voto determinante del consigliere nominato per cooptazione.

Il consiglio direttivo decade in caso del venir meno della metà più uno dei componenti originariamente eletti.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, dell’organo di controllo o di revisione legale dei conti, ove nominati e del collegio dei Probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell’associazione provvede immediatamente alla convocazione dell’assemblea per la rielezione degli organi medesimi.


Art. 15 – Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive. Il presidente sottoscrive gli atti e i contratti deliberati dall’associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente, o un altro componente del consiglio stesso.


Art. 16 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’ assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall’ art.30 del Codice del Terzo Settore. Esso resta in carica 3 anni per la stessa durata del consiglio direttivo.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l’elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’ art.31 del Codice del Terzo Settore, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.


Art. 17 – Collegio dei probiviri

Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte l’assemblea, elegge il presidente dei propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Il Collegio dei probiviri decide sulle controversie insorte tra i Soci, tra i Soci e gli organi sociali nonché tra gli organi dell’associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti. Decide altresì su ogni controversia che gli viene deferita. Le decisioni del collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del presidente dell’Associazione e sono inappellabili.


Art. 18 – Libri sociali obbligatori

L’associazione deve tenere:

  1. il registro dei volontari, nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
  2. il libro dei soci;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

 

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendo richiesta al consiglio direttivo, il quale rilascia il consenso entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato


NORME FINALI


Art. 19 – Sezioni

Qualora per la decisione dell’assemblea vengono istituite una o più sezioni dell’Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamenti conformi ai criteri partecipativi del presente statuto.


Art. 20 – Regolamenti

Il regolamento generale:

  1. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
  2. individua le modalità di informazione ai soci della qualità delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
  3. individua termini e modalità di svolgimento delle elezioni degli organi sociali;
  4. determina le competenze del segretario e del tesoriere;
  5. regola ogni altra materia in attuazione del presente 

In relazione a specifici settori di intervento dell’associazione, l’assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.


Art. 21 – Scioglimento dell’associazione

L’associazione è costituita a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa con i quorum di cui all’articolo 13.3 del presente statuto. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall’ assemblea.


Art. 22 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest’ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.


Art. 23 – Disposizioni transitorie

Il mandato del Consiglio Direttivo in carica al momento dell’approvazione del presente Statuto prosegue fino a scadenza naturale; i Sindaci revisori in carica al momento dell’approvazione del presente Statuto assumono i poteri e le prerogative di organo di controllo collegiale con funzioni di revisione legale dei conti ed il loro mandato prosegue fino a scadenza naturale.

 

INGRESSO PRINCIPALE:
Via XX Settembre, 2
60035 Jesi (AN)

INGRESSO IMPIANTI SPORTIVI:
Via del Molino
60035 Jesi (AN)
SEGRETERIA E DIREZIONE
Telefono 0731 56.102


ORARIO:

Dal lunedì al venerdì 
h. 15.00 > 19.00
SEGRETERIA SCUOLA TENNIS:
Telefono 0731299746


ORARIO:

Dal Lunedì al Venerdì
h. 16.00 > 20.00
BAR
Telefono 0731 08.22.89


ORARIO:

Tutti i giorni
h. 11.30 > 01.30 circa
IL RISTORANTINO
Telefono 0731 08.22.89
Cellulare 329 783.76.69

APERTO:

Tutti i giorni a pranzo e cena
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